Quali sono
i poteri della Camera di Commercio e dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in
tema di protesti ?
È
importante delineare preliminarmente le sfere di operatività dei due organi
competenti i cui provvedimenti possono tangibilmente incidere nella materia dei
protesti.
Essi sono:
la Camera di Commercio, Industria, Artigianale e Agricoltura competente per territorio,
poiché curatore del registro informativo dei protesti, e l'Autorità Giudiziaria
Ordinaria.
La Camera
di Commercio rappresenta un organo amministrativo che espleta funzioni
materiali e ha poteri di tipo decisionale limitati, non potendo compiere
attività istruttorie che richiedano oculate indagini oppure l'acquisizione di
fonti di prova differenti da quelle che derivano dai riscontri documentali
richiesti dalla norma e forniti dagli interessati.
Per
effetto di ciò, nelle ipotesi, non rare, in cui la levata del protesto sia
connessa a fattispecie che hanno rilevanza penale o a liti di natura
civilistica (mancato pagamento delle rate dei prestiti cambializzati ad esempio) l'organo
competente a disporre la potenziale sospensione della pubblicazione del
protesto cioè la sua cancellazione è, con tutta evidenza, il Tribunale
competente per territorio.
Una
distinta competenza funzionale viene demandata al giudice di pace del luogo in
cui ha residenza il debitore protestato, contro il provvedimento di rigetto
della domanda di cancellazione del protesto di cambiale come cita l'art. 4
della L. 77/1955.
Fonte:
per maggiori informazioni consultare il sottoindicato sito:
http://www.unfinanziamento.com