Prestiti Cambializzati: guida per una richiesta informata

 E' notizia di poche ore fa: in Italia i prestiti sono i  più cari di tutto Europa. In questo contesto i prestiti cambializzati sono sempre più richiesti da migliaia di persone provenienti da tutta
Italia.

 Il prestito cambializzato è una tipologia di prestito molto
richiesta in questi ultimi mesi.
 
Questo portale è interamente dedicato a tutte le nozioni di base
e avanzate, relative al prestito cambializzato.

Consigliamo, per una maggiore conoscenza del settore di leggere di prendere lettura di alcune risposte da noi fornite a beneficio dei consumatori. 

Domanda: Cosa succede nel caso in cui il debitore provvede al pagamento della cambia­le oppure del vaglia  cambiario oltre il termine di dodici mesi dalla levata del protesto.

Ha la possibilità di ottenere la cancellazione dal Registro   informatico?

 Risposta :Si, ma deve far richiesta della riabilitazione al
Presidente del Tribunale e in seguito presentare domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio.

 Domanda: Un mio amico mi ha parlato della così detta informazione aggiuntiva come una maniera per smorzare e
affievolire gli effetti negativi del protesto di assegni. Di che cosa si tratta in particolare?


Risposta: È proprio così ! Si tratta di un espediente che,  nonostante non produca i medesimi effetti della cancellazione del protesto  eseguita in modo tempestivo (che provoca a tutti gli effetti di legge che il  protesto non sia mai avvenuto), permette di restringere gli effetti  pregiudizievoli della pubblicazione del protesto di un assegno, nelle  circostanze in cui non si sia ottenuto un provvedimento del Tribunale che  dichiari l'illegittimità del protesto poiché illegittimamente levato. Nello specifico caso, la persona protestata ha la possibilità di richiedere l'inserimento dell'informazione aggiuntiva dell'eseguito pagamento nel Regi­stro Informatico, presentando istanza al Presidente della CC.II.AA.  territorialmente competente, anche nel caso di protesti cambiari relativi ai fallimenti.

La richiesta dovrà essere presentata compilando un apposito modello disponibile presso gli spor­telli oppure direttamente scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio, ed   allegando il titolo di credito quietanzato, l'atto di protesto, la ricevuta dell'eseguito pagamento delle spese oppure interessi (ossia, in mancanza delle ricevute, compilando l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio).


Domanda: Fino a quanto resta in evidenza il protesto nel registro informatico?

Risposta: La notizia di ogni protesto levato è conservata nel Registro Informa­tico fino alla  cancellazione del protesto stesso. In mancanza di tale cancellazione, la notizia del protesto è conservata per cinque anni ad iniziare dalla data di  registrazione.

Domanda: Dopo la cancellazione dal registro, il provvedimento
rimane ancora nella memoria del registro informatico, sia anche con l'annotazione di cancellazione a margine, oppure viene cancel­lato e si ritiene quindi come mai avvenuta ?

Risposta: È esatta il secondo caso. Il protesto cancellato viene considerato in tutti i modi come mai avvenuto.

Domanda : Può essere considerato errato il protesto di un assegno per  man­canza di fondi sul conto corrente quando, nella medesima giornata del protesto, venga versata dal correntista una somma di denaro superiore a quella dell'assegno bancario e degli oneri accessori?

Risposta: Certamente può considerarsi errato! In effetti, la circostanza in parola è stato oggetto di disamina da parte dei giudici di merito, i quali hanno decretato che, se anche nel caso in cui il protesto risulta le­gittimamente levato in virtù della  Legge Assegno artt. 46, 61, 65, il medesimo deve ritenersi errato , poiché la mancanza di fondi sul conto su cui sono stati tratti gli assegni è sconfessata dal pagamen­to dell'intera somma degli assegni, inclusiva di oneri accessori, quali spese e competenze, effettuato nello stesso giorno del protesto, versando in maniera contestuale sul conto corrente provvista ben  maggiore a quella utile per la copertura dei titoli, per cui va accettata l'istanza tesa alla dichiarazione di erroneità del protesto di assegni, con inibizione alla Camera di Commercio a pubblicare tali protesti (Tribunale di Brescia, Sez. II, 27 novembre 2003).

 
Domanda : II trattario di una cambiale-tratta emessa a suo carico dal traente senza averne data preventiva autorizzazione e protestata alla scadenza, viene iscritto nel registro informatico dei protesti?


 Risposta : La persona trattaria nella cambiale tratta assume la
qualità di obbligato cambiario al pagamento soltanto nel caso in cui accetta il titolo, appo­nendo anche soltanto la sua firma sulla facciata anteriore della cambiale (art. 30 della Legge Cambiaria).  Soltanto in tal caso egli può essere protestato per il mancato pagamento alla scadenza ed essere, conseguenzialmente, oggetto di eventuali azioni di recupero da parte del  possessore. Il protesto della cambiale-tratta non accettata, la così detta  tratta semplice), anche se levato regolarmente, non viene pubblicato nel registro informatico dei protesti, al quale sono inviati con periodicità mensile  gli elenchi dei protesti levati per il mancato pagamento di pagherò cambiari, cambiali tratte accettate ed assegni bancari, nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali-tratte. Difatti, la mancata accettazione da  parte del trattario può essere fatta rilevare con opportuno atto di protesto per  mancata accettazione, che viene reso pubblico nel bollettino tenuto dalle CC.II.AA..