In ordine all'identificazione del nominativo protestato, occorre precisare che - in relazione agli articoli 71 della legge cambiaria R.D. 1669/1933 nonché all'art. 4, c. 2, della legge 349/1973 - l'atto di protesto cambiario deve includere le seguenti indicazioni:
a) la data del protesto;
b) il nominativo del richiedente;
c) il luogo in cui è levato e le ricerche effettuate a termini dell'articolo 44 della legge cambiaria;
d) l'oggetto delle richieste;
e) il nominativo delle persone sentite;
f) le risposte ricevute oppure le motivazioni per le quali non se ne è avuta nessuna;
g) la sottoscrizione del notaio oppure dell'ufficiale giudiziario o altrimenti del segretario comunale, nonché del presentatore o del messo comunale, nel caso in cui hanno partecipato al protesto cambiario.
La soluzione accolta dalla legge n. 235/2000, stabilisce che nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto cambiario viene elevato deve essere identificato con l'indicazione del nominativo, del domicilio , del luogo e della data di nascita (per le società, per affinità, dovrebbe essere puntualizzata la denominazione sociale e la sede legale anche nel caso di prestiti a cambiali).
E' appena il caso di ricordare che, dal 29 dicembre 2002, sui titoli cambiari devono essere riportati anche il luogo e la data di nascita oppure il codice fiscale del debitore (emittente nell'ipotesi di vaglia cambiario e trattario nell'ipotesi di cambiale), allo scopo di evitare eventuali situazioni di omonimia nella levata del protesto.
Tutti i citati elementi devono poi essere indicati nell'elenco dei protesti trasmesso ogni mese al presidente della Camera di commercio e riprodotti a fianco del nominativo del debitore protestato nel registro informatico istituito in ordine all'articolo 3-bis del DL. 381/1995.
Fonte: per maggiori informazioni consultare il sottoindicato sito: http://www.unfinanziamento.com