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Come identificare il nominativo da protestare  


In ordine all'identificazione del nominativo protestato, occorre precisare che - in relazione agli articoli 71 della legge cam­biaria R.D. 1669/1933 nonché all'art. 4, c. 2, della legge 349/1973 -  l'atto di protesto cambiario deve includere le seguenti indicazioni:

 a) la data del protesto;

 b) il nominativo del richiedente;

 c)  il luogo in cui è levato e le ricerche effettuate a termini dell'articolo 44 della legge cambiaria;

 d) l'oggetto delle richieste;

 e) il nominativo delle persone sentite;

 f) le risposte ricevute oppure le motivazioni per le quali non se ne è avuta nessuna;

 g) la sottoscrizione del notaio oppure dell'ufficiale giudiziario o altrimenti del segre­tario comunale, nonché del presentatore o del messo comunale, nel  caso in cui hanno partecipato al protesto cambiario.

 La soluzione accolta dalla legge n. 235/2000, stabilisce che nell'at­to di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto cambiario viene elevato deve essere identificato con l'indicazione del nominativo, del domicilio , del luogo e della data di nascita (per le società, per affinità, dovrebbe essere puntualizzata la denominazione sociale e la sede legale anche nel caso di 
prestiti a cambiali).

 E' appena il caso di ricordare che, dal 29 dicembre 2002, sui titoli cambiari devono essere riportati anche il luogo e la data di nascita oppure il codice fiscale del debitore (emittente nell'ipotesi di vaglia cambiario e trattario nell'ipotesi di cambia­le), allo scopo di evitare eventuali situazioni di omonimia nella levata del protesto.

Tutti i citati elementi devono poi essere indicati nell'elenco dei prote­sti trasmesso ogni mese al presidente della Camera di commercio e riprodotti a fianco del nominativo del debitore protestato nel registro in­formatico istituito in ordine all'articolo 3-bis del DL. 381/1995.

 
Fonte:  per maggiori informazioni consultare il sottoindicato sito:
http://www.unfinanziamento.com

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