Come cancellare un protesto con la nuova procedura
Come avviene la cancellazione del protesto, attraverso il nuovo procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis e ss. c.p.c. ?
Il rimedio processuale in questione, costituito dall’appello all'A.G. Ordinaria introdotto dall'art. 700 del cod. di procedura civile, non è solo strumento da prendere in considerazione per ottenere il provvedimento di cancellazione del protesto illegittimo o errato.
All'Autorità Giudiziaria Ordinaria è stato accostato, di recente, un nuovo mezzo processuale, costituito dal ricorso all’ex articolo 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, che ha incluso il procedimento sommario di cognizione.
In particolare si tratta di una forma di percorso di riconciliazione, ovvero finalizzato a conciliare le necessità di velocizzazione delle procedure correnti del rito cautelare, con quelle di completa tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, proprie del giudizio ordinario di cognizione.
I presupposti processuali fondamentali per ricorrere a tale procedimento sono l'adesione della contesa alla pronuncia monocratica del tribunale e la sua passibilità ad essere decisa con un'istruzione ridotta.
La sentenza viene stabilita tramite l'ordinanza ex articolo 702-ter, e, quinto, del codice di procedura civile, i cui esiti sono uguali a quelli di una sentenza dello stesso contenuto.
Prendendo il via dall’esigenza di avviare il procedimento ex articolo 700 del cod. di proc. civile quando si deve fare richiesta di sospensione della pubblicazione di un atto di protesto, poiché esso rimanga il più rapido rimedio messo a disposizione dall'ordinamento, l’attuale procedimento breve di cognizione, pubblicato il protesto, si mostrerebbe più adeguato rispetto a quello tradizionale di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, nel caso in cui si tratterebbe di contrassegnare i perimetri risarcitori, che concernono il risarcimento del danno patrimoniale e non al risarcimento patrimoniale, connesso con l’istanza primaria di cancellazione del protesto perché illegittimo o sbagliato.
In questa circostanza, la struttura sicuramente più flessibile del nuovo procedimento a confronto dell'ordinario giudizio di cognizione e l’indole effettiva della sentenza dell'emanando provvedimento, possono rilevarsi più efficaci ed proficui.
Ovviamente, per verificare la validità di questa previsione, occorrerà attendere il parere giurisprudenziale degli organi preposti.
Fonte: per maggiori informazioni consultare il sottoindicato sito: http://www.unfinanziamento.com