L'emissione di titoli cambiari può determinare una catena di forme di rischio ciascuna volta che tale operazione sia da riconnettersi a piani di rientro e, generalmente, a forme di dilazione e rateizzazione del pagamento del debito.
Il rischio maggiormente rilevante è, naturalmente, per il creditore, quello della novazione delle obbligazioni originarie e della derivante perdita, totale o parziale, delle garanzie che le soccorrono.
Sono alquanto frequenti le circostanze in cui - successivamente l'avvio di trattative tra la l'istituto di credito ed i debitori e nell'iter di definizione degli accordi intercorsi - si sia fatto utilizzo dell'emissione di titoli cambiari, così detti prestiti con cambialio prestiti cambializzati che, in considerazione delle sue conosciute caratteristiche di letteralità, autonomia ed astrattezza proprie dei medesimi effetti cambiari, e delle circostanze di fatto (quali, per esempio, la mancata acquisizione sui titoli di nuova emissione delle firme di tutti i soggetti in precedenza obbligati, sia a titolo principale che quali avallanti) hanno, non poche volte, provocato l'insorgenza di contenziosi tra gli istituti di credito ed i clienti interessanti.
Bisogna aver presente in merito che, nell'ipotesi in cui siano rilasciate nuove cambiali a firma dell'unico obbligato principale (emittente del vaglia cambiario e accettante della cambiale-tratta), senza che gli stessi nuovi titoli riportino la sottoscrizione dell'originario avallante e, nello stesso tempo, le precedenti cambiali, riportanti ambedue le firme (dell'avallante e dell'avallato) sono restituite dal prenditore (esempio l'istituto di credito o la società finanziaria) all'emittente, perché risulta chiaro - dai suindicati comportamenti - la volontà di novare il rapporto originario da parte del creditore, come disciplina l'art. 1230 e ss. Codice civile, deve considerarsi nevato anche l'avallo.
Nel momento in cui, invece, il vecchio effetto cambiario non venga reso, ma resta presso il creditore, non si può meccanicamente valutato novato l'avallo originario, anche nel caso in cui non venga riacquisita una nuova firma di avallo sui titoli nuovi.
È sempre meglio, tuttavia -allo scopo di evitare dubbi e rischi di sorta - che la volontà di non novare l'obbligazione originaria risulti in maniera cristallina e da fatti non incerti (come, appunto, la mancata riconsegna dei vecchi titoli, una dichiarazione scritta da parte degli obbligati originari, una garanzia scritta attraverso raccomandata a/r da parte del prenditore, ecc.).
Fonte: per maggiori informazioni consultare il sottoindicato sito: http://www.unfinanziamento.com